Riferimenti legislativi

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- Riferimenti Legislativi

Il 18.08.2000 viene emanato il Decreto Legislativo n. 258 recante integrazioni e modificazioni al TU. in materia di tutela delle acque (D.Leg.vo 152/99). In tale decreto viene disciplinata in modo accurato la tutela delle acque dall'inquinamento, recependo anche le direttive CEE ( 91/271 e 91/676) concernenti il trattamento delle acque reflue e la protezione delle acque dai fattori inquinanti.
Per la sua emanazione sono state stilate precise proposte da parte del Ministero per le politiche Comunitarie e del Ministero dell'Ambiente, di concerto con tutti gli altri Ministeri (Sanità, Industria, Politiche Agricole, etc.) dando in tal modo una dimensione globale ed un approccio multidisciplinare per la tutela delle acque, bene prezioso da difendere in una realtà che deve essere improntata ad uno sviluppo ecocompatibile.
Nel Decreto integrativo del T.U. sono dunque disciplinate le norme per la Tutela delle acque,perseguendo gli obiettivi per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento,per il miglioramento dello stato delle acque, per l'uso sostenibile e durevole delle risorse idriche nonché per il mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici (T.U. T. 1, art. 1).
Fra i vari strumenti individuati per il raggiungimento di tali obiettivi troviamo l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento oltre che l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici.
E' citata,inoltre, (TU. Titolo 1 art. 3) l'importanza per la salvaguardia ambientale della FITODEPURAZIONE.
Per la prima volta viene inserita nella legge Italiana la fitodepurazione e l'opportunità del suo utilizzo.
L'argomento è ampiamente esaminato nell'allegato 5 del su citato TU. relativo ai "LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI".
Al punto 1.1 si specifica come gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere conformi alle norme di emissioni (riportate nelle Tabb. 1 e 2).
Per quanto conceme le analisi sugli scarichi provenienti da fitodepurazione queste devono essere effettuate su campioni filtrati e la concentrazione dei solidi sospesi non deve superare i 150 mg/L.
Al punto 2 ove si citano gli "scarichi sul suolo" si precisa come il punto di prelievo per i controlli degli impianti di fitodepurazione è quello corrispondente all'uscita dall'impianto.
Il campione a cui si fa riferimento è quello medio ponderato nell'arco delle 24 ore, stabilendo come distanze dal più vicino punto idrico superficiale oltre le quali è permesso lo scarico sul suolo, il loro rapporto
al volume dello scarico stesso secondo dei precisi schemi (p.to 2 a-b ).
Al punto 3 vengono illustrate le "indicazioni generali" per tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane; più in particolare,quelli con potenzialità superiore a 2.000 ab. eq. devono essere dotati di trattamento di disinfezione da utilizzarsi in caso di eventuali emergenze di rischio sanitario ad esclusione però degli impianti di trattamento che applicano tecnologie depurative di tipo naturale quale la FITODEPURAZIONE, essendo tale sistema in grado di ridurre in modo drastico le sostanze inquinanti presenti nelle acque stesse,utilizzando le piante come filtri biologici.
E' fatta dunque specifica menzione della opportunità di ricorrere alle tecnologie di depurazione naturali quale FITODEPURAZIONE per tutti "gli agglomerati con popolazione equivalente compreso fra 50 e 2.000 A. E.".
Tali trattamenti si prestano, per gli agglomerati di maggiori dimensioni con popolazione eq. compreso fra i 2.000 e i 2.500 A. E., anche a soluzioni integrate. Inoltre "tali trattamenti possono essere considerati adatti se opportunamente dimensionati al fine del raggiungimento dei limiti della Tab. 1 (in tale tab. vengono determinati i limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane; le analisi sugli scarichi provenienti da fitodepurazione devono essere effettuati su campioni filtrati e la concentrazione dei solidi sospesi non deve superare i 150 mg/L. ). Ciò è adatto anche per tutti gli agglomerati m cui la popolazione eq. fluttuante sia superiore al 30% della popolazione residente e laddove le caratteristiche territoriali e climatiche lo consentano".
Da quanto citato per sommi capi appare evidente la complessità della Legge sulle acque che ha un vasto retroterra non solo politico ma sanitario, economico, culturale che si è formato nel corso degli ultimi anni da una serie di concetti maturati nel contesto di una vasta formazione in tale settore, ove gli interessi dell'uomo e quelli dell'ambiente inteso come ecosistema^! intrecciano come le maglie di un tessuto ove ciascuno è al contempo punto di partenza e punto di arrivo per il benessere globale.
Quello che è certo è che non è possibile perseguire gli scopi fissati dalla legge se non si pone al primo posto la formazione di una coscienza individuale e collettiva che miri alla tutela dell'Ambiente in cui viviamo e gli Enti Locali e Regionali possono dare in tal senso un grande contributo incentivando tutte le iniziative che operano in tal senso.